PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Legge di autorizzazione alla ratifica).

      1. La presente legge disciplina il procedimento di approvazione di una legge semestrale per l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali di cui all'articolo 80 della Costituzione e per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi che ne conseguono.

Art. 2.
(Relazione annuale sullo stato dei trattati).

      1. Al fine di consentire l'esame complessivo degli obblighi internazionali vigenti per l'Italia e il controllo delle procedure volte alla formazione di tali obblighi da parte del Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro degli affari esteri presenta al Parlamento una relazione contenente, con riferimento all'anno precedente:

          a) l'elenco dei trattati sottoscritti e per i quali le Camere non abbiano ancora autorizzato la ratifica;

          b) l'elenco dei trattati sottoscritti non rientranti tra i casi di cui all'articolo 80 della Costituzione;

          c) l'elenco dei trattati sottoscritti e non ancora ratificati, per i quali le Camere abbiano già autorizzato la ratifica, con l'indicazione dei motivi del mancato deposito o scambio dello strumento di ratifica.

      2. Nella relazione annuale di cui al comma 1 il Ministro degli affari esteri riferisce altresì:

          a) sullo stato delle negoziazioni in corso, volte alla stipulazione di nuovi trattati internazionali, anche alla luce degli

 

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orientamenti generali che il Governo intende assumere per l'anno successivo;

          b) sullo stato di conformità dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali vigenti per l'Italia, elencando i trattati già sottoscritti e ratificati e dando conto in particolare degli effetti da essi prodotti.

      3. La relazione annuale sullo stato dei trattati è sottoposta all'esame delle Camere che formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.
      4. La relazione annuale è trasmessa altresì alla Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine dell'espressione del parere, nei casi in cui i relativi obblighi internazionali ricadano nelle materie di competenza concorrente previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
      5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in sede di prima attuazione della presente legge, entro il 31 marzo del primo anno successivo alla data della sua entrata in vigore, il Governo presenta una relazione complessiva sullo stato di conformità dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali vigenti alla medesima data, dando conto in particolare dei trattati in fase di negoziazione, di quelli già firmati per i quali intende richiedere l'autorizzazione alla ratifica, di quelli per i quali le Camere hanno già autorizzato la ratifica ma che non sono stati ancora ratificati, nonché di quelli ratificati.

Art. 3.
(Legge per l'autorizzazione alla ratifica dei trattati e per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali).

      1. Entro il 30 aprile e il 30 ottobre di ogni anno, il Governo, tenendo conto delle osservazioni e dei pareri espressi dalle Camere e dalla Conferenza unificata ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2, presenta al Parlamento un disegno di legge recante «Autorizzazione alla ratifica dei

 

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trattati internazionali e disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali». Tale titolo è integrato dall'indicazione: «Legge semestrale sui trattati» seguita dall'anno e dal semestre di riferimento.

Art. 4.
(Contenuto della legge semestrale
sui trattati).

      1. La legge semestrale sui trattati, di cui all'articolo 3, è suddivisa in due capi, il capo I recante «Autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali» e il capo II recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali».
      2. Il capo I contiene l'indicazione dei trattati per i quali si richiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica, suddivisi per materie omogenee.
      3. Il capo II contiene le norme, distinte per ciascun trattato, necessarie ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento interno, mediante ordine di esecuzione o, anche congiuntamente, mediante disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti, in ottemperanza agli obblighi sanciti dai trattati di cui è autorizzata la ratifica, incluse l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative nonché la previsione di nuove spese o di minori entrate.
      4. L'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali di cui al comma 3 può essere disposto anche mediante conferimento al Governo di apposita delega legislativa, da esercitare previa espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 5.
(Procedura d'urgenza).

      1. Ferma restando la procedura di cui all'articolo 3, nei casi d'urgenza, uno o più trattati possono essere oggetto di un autonomo disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.